Una conferma, semmai ce ne fosse il bisogno, del fatto che in Italia c’è un conflitto di interessi enorme per quanto riguarda la televisione. Terremo spesso d’occhio questo argomento, a cui solitamente viene data meno importanza di quanto meriti.
Corte Ue, contributo italiano per l'acquisto del decoder DTT fu aiuto di stato
Secondo il Tribunale dell'Unione europea il contributo italiano concesso per l'acquisto o la locazione di decoder digitali terrestri costituisce un aiuto di Stato e deve essere recuperato.
La misura, spiega una nota, "non è neutra dal punto di vista tecnologico e attribuisce alle emittenti digitali terrestri un vantaggio diretto a danno delle emittenti satellitari".
Nella sentenza pronunciata oggi il Tribunale ha respinto in toto il ricorso presentato da Mediaset per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione europea che - qualificando il contributo come aiuto di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione a pagamento, in particolare servizi "pay per view", nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento - imponeva all'Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell'aiuto e dei relativi interessi.
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte, ricorda la nota.
La questione nasce nell'ambito del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001 e che prevede il passaggio definitivo al sistema digitale entro il novembre del 2012. La legge finanziaria del 2004 aveva previsto un contributo pubblico di 150 euro per ogni utente che avesse acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Lo stesso aiuto veniva rifinanziato, nel 2005, per un importo ridotto a 70 euro. Il limite di spesa del contributo ammontava, per ogni anno, a 110 milioni di euro.
A seguito di denunce presentate da emittenti satellitari (in particolare, Centro Europa 7 e Sky Italia) la Commissione avviava un procedimento formale di indagine. A suo parere, sebbene il passaggio alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, il contributo risultava sproporzionato e non evitava inutili distorsioni inutili della concorrenza. Infatti, non applicandosi ai decoder digitali satellitari, la misura non era tecnologicamente neutra, sottolinea il comunicato.
Con la sentenza odierna, in primo luogo il Tribunale Ue conferma che la misura consentiva alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo, fra cui Mediaset, di godere di un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la misura, i cui beneficiari diretti erano i consumatori finali, abbia implicato un vantaggio indiretto per gli operatori del mercato della televisione digitale, quali Mediaset.
In terzo luogo, il Tribunale ritiene che il carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione della concorrenza tra emittenti digitali terrestri e emittenti satellitari.
Mediaset, dice la nota, ha sostenuto che l'obiettivo perseguito dal contributo consisteva nel porre rimedio a una disfunzione del mercato in cui, a causa di un problema di coordinamento tra gli operatori, lo sviluppo della radiodiffusione era ostacolato.
Il Tribunale rileva che il carattere vincolante della data prevista per il passaggio al sistema digitale, spingendo le emittenti già attive sul mercato a sviluppare nuove strategie commerciali, era idoneo a risolvere tale problema e quindi il contributo non era necessario. "In ogni caso, anche ammesso che la misura fosse necessaria e proporzionata per rimediare alle disfunzioni del mercato, resta il fatto che tale circostanza non avrebbe potuto giustificare l'esclusione delle emittenti satellitari dal beneficio", aggiunge il comunicato.
Mediaset ha inoltre invocato la violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla difficoltà, se non dall'impossibilità, di determinare, ai fini del calcolo delle somme da recuperare, da un lato, il numero di telespettatori supplementari attirati dall'offerta di televisione a pagamento e, dall'altro, la quantificazione dell'aiuto e degli interessi.
Il Tribunale rammenta che nessuna norma impone che la Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l'importo esatto da restituire. "Il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune dev'essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale e spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, pronunciarsi sull'importo dell'aiuto", si legge nella nota.
Fonte: Digital-Sat